Art. 4.
(Enti locali).

      1. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali, nonché di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali, l'Unità provvede, in base a metodologie di rilevazione e di controllo predefinite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali dei medesimi enti, alla definizione dei parametri di valutazione

 

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della loro attività, alla misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini, all'apprezzamento dei risultati conseguiti nonché al monitoraggio del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità e crescita interno.
      2. L'Unità svolge le attività di cui al comma 1 d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
      3. L'Unità valuta, altresì, la qualità gestionale e i costi delle società miste e delle società a capitale interamente pubblico.
      4. L'Unità valuta l'efficienza delle società di cui al comma 3, ne verifica l'utilità in ordine al perseguimento di interessi generali e controlla che le attività da esse svolte non diano luogo a sovrapposizioni con funzioni svolte dalla pubblica amministrazione o da altri livelli di governo.
      5. Le valutazioni negative espresse dall'Unità in ordine all'attività di società miste e a società a capitale interamente pubblico, e le eventuali proposte di scioglimento o liquidazione delle medesime società, avanzate dall'Unità a seguito di tale valutazione, possono incidere, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, sui trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato agli enti locali competenti.
      6. I risultati dell'attività di valutazione svolta dall'Unità ai sensi del presente articolo sono pubblicati ogni semestre e comunicati ai competenti consigli comunali e provinciali.